Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns discretionary sentencing rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint concerned the discretionary sentencing of the defendant rather than a violation of law. The appellant argued that the appellate court failed to apply specific principles regarding generic mitigating circumstances versus the aggravating circumstance of drug trafficking, yet the lower court had already established this equivalence in a prior partial annulment. The court ruled that the appellate judge correctly evaluated the overall conduct and intent, making the complaint legally impermissible in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 112 c.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive discretion of the appellate court in balancing mitigating and aggravating circumstances when the lower court has already provided adequate and coherent reasoning for its sentencing decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNELLA ANTONIETTA nato a CASTELLABATE il 08/09/1962 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Giannella Antonietta ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 6 febbraio 2023, con la quale la Corte d'appello di Napoli - nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche a l'aggravante di cui all'art. 112, cod. pen., scaturito dall'annullamento parziale disposto con sentenza della Corte di cassazione del 7 dicembre 2017 - ha confermato la sentenza del 27 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto l'imputata responsabile in relazione a diversi reati di importazione, trasporto e cessione di stupefacenti; che, con un unico motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice del merito omesso di applicare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze e limitandosi a richiamare il testo dell'art. 112, cod. pen. e a valorizzare l'indice del quantitativo di stupefacente, tuttavia insufficiente, da solo a configurare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R., 15 novembre 1990, n. 309, contro i principi stessi, che il giudice del merito dichiarava di adottare, secondo cui la valutazione di gravità doveva tener conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della condotta complessiva dell'agente, nonché di quella precedente e susseguente il fatto.
Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente a un trattamento punitivo sorretto da motivazione adeguata e coerente; che il giudice d'appello ha argomentato correttamente l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all'art. 112, cod. pen. - già affermata dalla sentenza della Corte di appello oggetto di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione - operando una nuova valutazione, sugli elementi già considerati nei precedenti gradi di merito, come la gravità intrinseca della condotta che ha integrato il reato - quanto al numero di partecipi, alcuni dei quali stranieri e altri non identificati, quantitativo e la sostanza stupefacente oggetto della importazione, disposizioni di mezzi, capacità di decorrere di acquistare stupefacenti in paese estero e curarne la distribuzione del territorio italiano - nonché della condotta posta in essere prima e dopo, come cristallizzata nei capi di imputazione ascritti all'imputata, per i quali vi è affermazione di responsabilità coperta dal giudicato, a cui si è aggiunta la valutazione circa l'intensità del dolo sotteso alle condotte medesime.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1