Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks merit review of construction abuse facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Bavoso MariaRosaria and Bavoso Torquato inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code due to the modesty of the construction works and the existence of prior administrative penalties. The court rejected this, stating that the appeal sought a prohibited re-evaluation of facts already thoroughly assessed by the appellate court regarding the illegal nature of the construction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the non-application of the 'modesty' exception are inadmissible if they merely request a re-reading of the evidence without confronting the specific factual findings of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAVOSO MARIAROSARIA nato a AGROPOLI il 26/03/1979 BAVOSO TORQUATO nato a AGROPOLI il 06/03/1977 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Bavoso MariaZosaria e Bavoso Torquato — condannati per i reati di cui agli artt. 44, lettera c), 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, 110 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione agli artt. 134 e 142 del medesimo decreto — hanno proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per l'omessa considerazione della modestia delle opere realizzate, non potendosi considerare contro gli imputati notizie di reato relative a precedenti abusi edilizi ed essendo molti degli interventi riconducibili ad attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2000, mentre nessuna verifica è stata effettuata circa il mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dissequestro temporaneo.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre mere asserzioni già articolate nei precedenti gradi di giudizio, e già oggetto di espressa valutazione e motivato rigetto in appello; che la Corte territoriale ha fornito un'ampia e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dell'illecito edilizio, valorizzando la rilevante abusività dell'opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata a rischio sismico, nonché la sua esecuzione in prosecuzione di precedenti interventi edilizi già colpiti da ordinanza di demolizione, in violazione del piano regolatore comunale e in assenza dei presupposti per l'accesso a qualsivoglia procedura di sanatoria (pag. 7 del provvedimento); che, per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento neppure l'eventuale invocazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerata la rilevante entità dell'abuso, l'evidente offensività della condotta e la sua prosecuzione nonostante l'esistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori; circostanze che escludono la possibilità di qualificare il fatto come di particolare tenuità, sia sul piano oggettivo che soggettivo; che a tale ricostruzione del quadro istruttorio la difesa, contrappone mere affermazioni di segno contrario, che riproducono generiche asserzioni formulate con l'atto di appello, dirette a negare l'evidenza dei fatti, senza considerare il pericolo per la pubblica incolumità causato dalla precarietà della tettoia con struttura portante in ferro e dalla presenza di rifiuti;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il