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Ordinanza — n. 38022/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantively challenge the appellate court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a specific, substantive challenge to the appellate court's reasoning regarding criminal liability. The petitioner argued that the lower court merely copied the first-instance judgment without addressing defense claims regarding the lack of commercialization, financial evidence, and the defendant's residence abroad. The court rejected these arguments, noting that the appellate court correctly applied the law to the intercepted evidence and seized substances, establishing that the crime of trading anabolic agents was completed without requiring physical presence in Italy or specific sales to buyers.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not offer a specific and substantive challenge to the reasoning of the decision under review, but instead merely requests a re-evaluation of the factual record.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of substantive challenge criminal liability reasoning trade of anabolic agents distance crime commission indagine su reati finanziari traffico aggravato di stupefacenti riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 99, second comma, n. 1) cod. pen.
Art. 586-bis, settimo comma, cod. pen.
2-3 del provvedimento); che la Corte di appello ha correttamente rilevato la fattispecie del commercio, visto che il delitto di cui all'art. 586-bis, settimo comma, cod.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019
Sentenza n. 86 del 13 giugno 2000, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALTO UMBERTO nato a CORIGLIANO CALABRO il 09/12/1967 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Montalto Umberto — condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1), e 586-bis, ultimo comma, cod. pen. — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, vizi della motivazione in ordine alla responsabilità penale, dal momento che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire quanto deciso dal giudice di primo grado, senza evidenziare i motivi per cui la sentenza meritasse conferma e senza soffermarsi sulle motivate istanze assolutorie esposte nell'atto di gravame; che, in particolare, si richiamano doglianze d'appello relative a: la mancanza della commercializzazione delle sostanze, la mancanza di riscontri finanziari della stessa, l'esistenza di prova documentale del fatto che l'imputato non svolgesse più attività di personal trainer, vivendo e lavorando in Germania, l'irrilevanza dell'intercettazione telefonica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la Corte di appello ha valorizzato i risultati delle intercettazioni e dei sequestri di circa 950 unità di sostanze vietate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (pagg. 2-3 del provvedimento); che la Corte di appello ha correttamente rilevato la fattispecie del commercio, visto che il delitto di cui all'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen. si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesta, ai fini del perfezionamento del delitto, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019, non mass.); che la doglianza difensiva relativa all'asserita irrilevanza della condotta per il fatto che il Montalto non risiedesse più in Italia al momento della commissione dei fatti è manifestamente infondata, poiché le intercettazioni, le perquisizioni e i sequestri eseguiti dimostrano la reiterazione delle condotte delittuose, e la configurabilità del reato di commercio di anabolizzanti non richiede la presenza fisica del soggetto sul territorio nazionale, potendo la condotta essere realizzata anche a distanza mediante atti di gestione, coordinamento o impulso dell'attività illecita; che i farmaci risultavano detenuti in più luoghi e utilizzati a corredo dell'attività svolta presso la palestra; circostanza comprovata non solo dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato, ma anche dalle schede contenute nella chiavetta USB a lui riconducibile, all'interno della quale erano altresì presenti piani operativi e programmi di somministrazione di sostanze anabolizzanti; che il trattamento sanzionatorio appare equo e commisurato alla gravità dei fatti in considerazione dell'elevato numero di farmaci detenuto a fini di commercio e la Corte territoriale ha fornito idonea motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato rispetto alla precedente condanna dell'imputato, atteso che i suddetti reati risalivano al 2008 e che, quindi, vi è un intervallo di tempo troppo ampio per ritenere l'unicità del disegno criminoso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in