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Ordinanza — n. 38019/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and failure to deduce violation in prior trials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38019/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged violation of translation rules was not raised in previous proceedings. The defendant, an alloglot accused of a crime, claimed the Chinese-language documents were not translated, but the court found no concrete, actual, and verifiable interest in appealing. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and not properly deduced, resulting in the defendant bearing the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An alloglot defendant claiming omitted translation of documents must demonstrate a concrete, actual, and verifiable interest in appealing, as mere abstract prejudice is insufficient; if inadmissibility is declared without the party's fault, they bear the procedural costs.

Parole chiave

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alloglot defendant rights translation of documents concrete interest requirement inadmissibility of appeal procedural costs allocation difficoltà linguistiche diritto di traduzione utilizzazione delle lingue

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
463 del 1983 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione, già dal primo grado di giudizio, degli atti in lingua cinese, trattandosi di imputato alloglotto.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 143 cod. proc. pen
463 del 1983 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU RUIMING nato il 24/09/1969 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Wu Ruiming — condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione, già dal primo grado di giudizio, degli atti in lingua cinese, trattandosi di imputato alloglotto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su una presunta violazione di legge manifestamente insussistente, oltre che non previamente dedotta negli antecedenti gradi di giudizio e, pertanto, non scrutinabile in questa sede; che in tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (ex plurimis, Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282); che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per un motivo non dedotto nei gradi di merito e, comunque, privo di specifica allegazione circa l'effettiva incidenza della dedotta violazione sulle prerogative difensive dell'imputato, in difetto di un concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2