Cassation appeal dismissed for late filing; defendant failed to meet statutory deadline and bears costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired on February 27, 2025. The defendant, Giordano Paolo Francesco, submitted the request on March 5, 2025, following a February 5, 2025, order rejecting his claim for sentence extinction due to time lapse. The court determined that no circumstances justified the delay, applying Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose procedural costs and a fine on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible unless the delay is excused by force majeure or the party's lack of fault, and in such cases the appellant bears the procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PAOLO FRANCESCO nato a MONREALE il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con ordinanza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti di Giordano Paolo Francesco; che avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
Considerato che l'impugnazione è inammissibile in quanto proposta senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge, posto che l'ordinanza è stata notificata il 12.02.2025, il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 27.02.2025 e lo stesso è stato invece depositato in data 05.03.2025; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente