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Ordinanza — n. 37927/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual references in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petition failed to specify the exact legal grounds and factual circumstances challenging the lower court's decision. The appellant argued for procedural contradictions and excessive sentencing but did not cite specific passages in the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precision to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must explicitly state the legal grounds and factual circumstances justifying the challenge; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural defect Cassazione ordinanza penal procedure code fatture fittizie reiterazione di reati penali responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b) c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per tassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Calaiero, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
sentenza n. 186 del 13.6.2000 della Corte Costituzionale
artt. 81 c.p
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2023, con la quale Calaiero Massimiliano era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 186 del 13.6.2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAIERO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE, Sez. dist. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2025, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2023, con la quale Calaiero Massimiliano era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, per aver emesso, quale titolare di ditta individuale, fatture per operazioni inesistenti negli anni d'imposta 2014 e 2015. La Corte territoriale, nel confermare l'impianto accusatorio e la statuizione sanzionatoria, riteneva infondati i motivi di gravame proposti dall'imputato, ribadendo la sussistenza del reato e la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato, incluso il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata contestata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per tassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Calaiero, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) e b, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente, in primo luogo, lamenta una valutazione asseritamente parziale e non analitica delle prove da parte dei giudici di merito, che avrebbe condotto a una motivazione viziata e meritevole di annullamento. Si contesta, in sostanza, la ricostruzione fattuale e l'attribuzione della responsabilità penale all'odierno ricorrente. In via subordinata, il ricorrente sostiene che la pena inflitta sarebbe eccessiva e avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l'impugnativa e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, di cui non vengono neppure individuati i passaggi argomentativi oggetto di censura.

2. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle