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Ordinanza — n. 37914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had convicted the defendant for false declarations made to obtain the Citizen's Income, and she argued the sentence lacked motivation and was excessive. The court ruled that since the 2017 legislative reform, personal appeals are prohibited, and the defendant cannot bypass this requirement.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed exclusively by qualified lawyers; personal filing renders the appeal inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and fine.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement Cassation procedural rules false declaration conviction procedural costs allocation false dichiarazioni senza giuramento allegazioni d'asilo contraddittorie denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 ha modificato l'art. 613, connnna 1 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 133 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale
2.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS BARBARA nato a FROSINONE il 24/02/1971 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 29/1/2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone in data 5/3/2024 che aveva condannato De Angelis Barbara alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 perché in data 21.5.2020, per ottenere il reddito di cittadinanza, aveva depositato una dichiarazione con cui aveva attestato falsamente di risiedere in Ferentino e di convivere con Giorgio Antonietta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen. sostenendo che la pena irrogata era priva di motivazione ed eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, connnna 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modifica che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte. 2.Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende