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Ordinanza — n. 37659/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity as it concerns a different defendant and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic. Although addressed to the appellant, the petition concerned a different defendant and distinct facts from the original judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, meaning it lacks a specific connection to the appellant or the contested judgment's subject matter.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal different defendant generic petition procedural dismissal infrazione alle norme della circolazione incidente ciclistico altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

IT ORDINANZA Bevilacqua Alessandro nato a Reggio Calabria il 13/05/1988 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Alessandro Bevilacqua; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza in data 25 ottobre 2018 del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di lesioni personale per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del Bevilacqua in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva accertato in data 13 settembre 2014.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva. Rilevato che il ricorso è da ritenersi affetto da assoluta genericità in quanto, seppure intestato all’odierno ricorrente e riportante il numero di ruolo della sentenza impugnata, tratta della posizione di un soggetto diverso (tale Occhipinti) nonché per fatti e contestazioni diversi da quelli per i quali di procede nei confronti del Bevilacqua.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigl