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Ordinanza — n. 37657/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for generic recidiva and penalty excessiveness arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The defense argued the lower court erred in applying recidiva and imposed excessive sanctions due to a lack of sophisticated criminal conduct. The court rejected these claims as generic and unsupported, affirming that sentencing discretion and recidiva evaluation fall within the trial judge's authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The appeal contesting the existence of recidiva is inadmissible if generic, and challenges to the severity of the sentence are inadmissible as sentencing discretion belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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recidiva semplice eccesso sanzionatorio vizio di motivazione discrezionalità del giudice inammissibilità ricorso recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 640, commi 1 e 2, cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

IT ORDINANZA Ferrante Carmine nato a Napoli il 26/12/1979 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Carmine Ferrante; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 13 dicembre 2023 che, per ragioni processuali, aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 aprile 2023, ha confermato la sentenza in data 29 settembre del Tribunale di Lecco con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Ferrante in relazione al reato di truffa (art. 640, commi 1 e 2, cod. pen.) consumato in data 10 gennaio 2019.

All’imputato è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante della recidiva semplice infraquinquennale. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per eccessività del trattamento sanzionatorio non trovandoci in presenza di una condotta caratterizzata da un elevato grado di “sofisticazione” nell’agire, il che avrebbe ben potuto portare anche all’esclusione della recidiva.

Rilevato che il profilo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è caratterizzato da assoluta genericità ed è comunque manifestamente infondato; che il giudice di merito ha congruamente motivato al riguardo, nonché fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, quanto più in generale, al trattamento sanzionatorio il profilo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen