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Ordinanza — n. 37656/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37656/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37656/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IT ORDINANZA Mucci Antonio nato a Napoli il 15/11/2002 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Mucci; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1 ottobre 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Mucci per il reato di truffa pluriaggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione, commesso in data 13 febbraio 2023.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37656/2025 — snpen · Corte di Cassazione: IT ORDINANZA Mucci Antonio nato a Napoli il 15/11/2002 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Mucci; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1 ottobre 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Mucci per il reato di truffa pluriaggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione, commesso in data 13 febbraio 2023.

Parole chiave

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truffa aggravata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata falsificazione di monete licenziamento immediato per truffa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

IT ORDINANZA Mucci Antonio nato a Napoli il 15/11/2002 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Mucci; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1 ottobre 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Mucci per il reato di truffa pluriaggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione, commesso in data 13 febbraio 2023.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello con motivazione congrua e logica risulta avere preso in considerazione la richiesta difensiva ed avervi dato risposta conforme al principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), come in effetti è avvenuto nel caso di specie dove i Giudici hanno richiamato i precedenti penali dell’imputato ritenendo gli stessi prevalenti rispetto all’ammissione dell’addebito sostanzialmente necessitata a fronte delle evidenze probatorie in atti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis