Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37655/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claims of trial court reasoning flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Andrea Zeoli inadmissible and ordered him to pay court costs. Zeoli argued that the lower courts violated procedural rules by failing to find subjective intent for robbery and by misinterpreting witness testimony regarding the theft of money. The court rejected these claims as manifestly unfounded, ruling that the lower court's reasoning was logical and did not constitute a reversible error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals based on alleged flaws in the reasoning of the trial court are inadmissible if they do not demonstrate manifest illogic, contradiction, or a failure to reach a conclusion on essential points.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifest illogic reasoning robbery subjective intent witness testimony evaluation judicial review limits rapina tentato furto doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 628, cod. pen.
in relazione all’art. 628 cod.
Law 20 febbraio 2006 n. 46
art. 628 cod. pen
in relazione all’art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IT ORDINANZA Zeoli Andrea nato a Latina il 10/02/1989 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Andrea Zeoli; Letta la memoria datata 19 ottobre 2025 (pervenuta in data 20 ottobre 2025) con la quale la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni di cui al ricorso principale chiedendo la riassegnazione del procedimento; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 11 luglio 2024 del Tribunale di Latina con la quale era stata affermata la penale responsabilità dello Zeoli in relazione al reato di rapina di cui all’art. 628 comma 1, cod. pen. consumato in data 21 febbraio 2024 Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628 cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non avendo l’imputato esercitato violenza fisica con il fine di impossessarsi della somma di denaro asseritamente sottratta come sarebbe desumibile anche dalle dichiarazioni testimoniali riportate nel ricorso e di cui alle trascrizioni allegate allo stesso;

2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo i Giudici di merito travisato la prova allorquando hanno affermato che risulta che le dichiarazioni della persona offesa risultano aderenti a quelle del teste Deep Aman in merito la circostanza dell’impossessamento della somma di denaro dalle tasche del Singh. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, meritevoli di trattazione congiunta, sono da ritenersi manifestamente infondati con la conseguenza che non può accogliersi l’istanza difensiva di riassegnazione del procedimento ad altra Sezione.

Va detto subito che la sentenza impugnata – in uno con quella del Tribunale con la quale costituisce una cd. “doppia conforme” al punto che ci si trova in presenza di un unico corpo argomentativo - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria e neppure si riscontra l’esistenza di travisamenti probatori aventi carattere dirimente in ordine alla affermazione della penale responsabilità in relazione al reato contestato.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila