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Ordinanza — n. 37654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding mitigating circumstances versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Amendola inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued that the Court of Appeal failed to adequately explain why generic mitigating circumstances should not prevail over recidivism, a point Amendola claimed impacted sentencing. The court rejected this, ruling that the lower court provided sufficient reasoning and that challenges to the comparative evaluation of circumstances are reserved for the trial court, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot admit appeals based on mere dissatisfaction with the persuasiveness or rigor of the lower court's reasoning, as such arguments require a demonstration of logical fallacy or arbitrariness rather than a different interpretation of evaluated facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation recidivism aggravating circumstance mitigating circumstances sentencing discretion Court of Cassation jurisdiction penal responsibility violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

IT ORDINANZA Amendola Antonio nato a Barletta il 05/02/1965 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Amendola; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 8 giugno 2021 del Tribunale di Foggia con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Amendola in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 1 e 4 l. 110/75 (capo 1 della rubrica delle imputazioni), 648 cod. pen. (capo 2) e 81, 697 cod. pen. (capo 3) accertati in data 14 ottobre 2020. All’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta l’aggravante della recidiva.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta formulata in appello di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva anche alla luce del fatto che l’imputato ha dichiarato di avere detenuto i beni al fine di tutelarsi dai continui furti che aveva subito, situazione questa incidente anche sulla dosimetria della pena. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ben spiegato (pag. 2 della sentenza impugnata) le ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza circostanze attenuanti generiche (addirittura ritenute “generosamente concesse”) sulla recidiva con conseguente ragione per non ridurre ulteriormente il trattamento sanzionatorio; che innanzi a questa Corte di legittimità non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire ad elementi già valutati o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dello spessore e della valenza probatoria del singolo elemento; che, come detto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sui punti oggetto de ricorso in esame facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di non accogliere le istanze difensive; che, infine, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend