Ordinanza — n. 37652/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIT ORDINANZA D'aniello Giovanni nato a Napoli il 08/07/1972 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni D’Aniello; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 7 gennaio 2020 del Tribunale di Siena con la quale era stata affermata la penale responsabilità del D’Aniello in relazione ai reati di furto aggravato (artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) consumati quanto al furto tra l’8 maggio ed il 14 luglio 2015 e, quanto all’estorsione, il 13 luglio 2015. All’imputato è stata contestata e ritenuta sussistente l’aggravante della recidiva reiterata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37652/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito al riconoscimento della recidiva reiterata. Rilevato che il ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito, evidenziando di avere ben presenti i parametri valutativi in materia di recidiva ed affermando che l’azione posta in essere dall’imputato costituisce alla luce dei precedenti penali dello stesso un “disvalore incrementato” della matrice violenta delle condotte, ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
Parole chiave
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IT ORDINANZA D'aniello Giovanni nato a Napoli il 08/07/1972 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni D’Aniello; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 7 gennaio 2020 del Tribunale di Siena con la quale era stata affermata la penale responsabilità del D’Aniello in relazione ai reati di furto aggravato (artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) consumati quanto al furto tra l’8 maggio ed il 14 luglio 2015 e, quanto all’estorsione, il 13 luglio 2015. All’imputato è stata contestata e ritenuta sussistente l’aggravante della recidiva reiterata.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in merito al riconoscimento della recidiva reiterata. Rilevato che il ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito, evidenziando di avere ben presenti i parametri valutativi in materia di recidiva ed affermando che l’azione posta in essere dall’imputato costituisce alla luce dei precedenti penali dello stesso un “disvalore incrementato” della matrice violenta delle condotte, ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11