Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37650/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts a new trial on facts rather than reviewing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Jeridi Faouzi's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued the lower court's sentencing was flawed because the evidence did not prove he committed the theft or possessed the necessary tools for the credit card fraud. The court rejected this, ruling that the appeal improperly sought a new factual assessment rather than challenging the obviousness of the motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation based on alleged defects in the reasoning of the lower court are inadmissible if they do not demonstrate a lack of motivation, manifest illogicity, or contradiction, as the Supreme Court cannot re-evaluate the facts or substitute its own assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defect of motivation manifest illogicity new trial on facts judicial review limits abuso di carte-chèques ricettazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
art. 648 cod. pen
art. 493-ter cod. pen
pen., di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e di indebito utilizzo di carta bancomat di cui all’art. 493-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IT ORDINANZA Jeridi Faouzi (CUI 01BSVZQ) nato in Tunisia il 22/05/1967 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Jeridi Faouzi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 10 dicembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva reiterata con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di Jeridi Faouzi in relazione ai contestati reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) così riqualificata già dal G.u.p. l’originaria contestazione di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e di indebito utilizzo di carta bancomat di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo B), reati consumati il 26 settembre 2018.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. circa la qualificazione giuridica dei fatti, non essendo provato che l’imputato sia stato l’autore del furto e tantomeno che lo stesso abbia effettuato i prelievi di denaro oggetto della contestazione di cui al capo B, non essendo stata rinvenuta in suo possesso la carta bancomat per l’effettuazione delle operazioni, né che l’imputato abbia avuto la disponibilità del codice PIN per l’utilizzo della stessa.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);

Considerato, inoltre, che la medesima censura, denunciando il travisamento della prova desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil