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Ordinanza — n. 37648/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming partial compensation for aggravated robbery mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Mahmoub Mehidi's appeal inadmissible regarding the denial of a mitigating circumstance for aggravated robbery. The appellant argued that the lower court erred by not recognizing full compensation for moral damages, noting the victim was not a civil party. The court rejected this, citing established precedent that full restitution of stolen goods does not equate to integral compensation for moral harm, which remains within the trial judge's discretionary assessment.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; The court must evaluate whether compensation is integral, including moral damages, and mere restitution of stolen property does not automatically satisfy the requirement for a mitigating circumstance.

Parole chiave

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aggravated robbery mitigating circumstance integral compensation moral damages restitution of goods judicial discretion inadmissible appeal delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
Art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, Corsini
pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv.
Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra
254880) anche tenuto conto che la valutazione in ordine alla corrispondenza quanto risarcito e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv.
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Testo completo

IT ORDINANZA Mahmoub Mehidi (CUI 05L0YGP) nato in Marocco il 24/12/1994 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mahmoub Mehidi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città in data 27 febbraio 2023 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Mahmoub Mehidi in relazione al reato di rapina aggravata (artt. 628 e 61 n. 5, cod. pen.) commesso in data 15 agosto 2022. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.avendo l’imputato, dopo avere ammesso gli addebiti, indicato, prima dell’apertura del giudizio, dove aveva occultato i beni sottratti alla persona offesa in tal modo consentendone il rinvenimento e la restituzione alla vittima. Aggiunge parte ricorrente che non sarebbe corretto quanto affermato dalla Corte di appello in relazione al fatto che con tale condotta l’imputato non avrebbe integralmente risarcito il danno in quanto il reato commesso è plurioffensivo atteso che non risulta provato alcun danno ulteriore a carico della persona offesa che non si è neppure costituita parte civile.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880) anche tenuto conto che la valutazione in ordine alla corrispondenza quanto risarcito e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508) la quale, in ipotesi, potrebbe anche rinunciare al risarcimento); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, rilevando peraltro come nel caso di specie non potesse neppure ritenersi che il danno cagionato alla persona offesa fosse stato integralmente risarcito, atteso che nessun ristoro era stato offerto in relazione al danno morale e che la mera restituzione dei beni sottratti non compensava il valore economico corrispondente al loro danneggiamento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che, pertanto, la decisione assunta al riguardo dalla Corte di appello oltre che adeguatamente motivata è conforme ai principi di diritto in materia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme