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Ordinanza — n. 37647/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription limits when aggravating recidivism is properly established. The court rejects the argument that generic mitigating circumstances override specific statutory prescription rules. The decision clarifies that recidivism extends the maximum prescription period regardless of balanced sentencing. The appeal is inadmissible due to manifest lack of legal foundation. The ruling upholds the lower court's finding on recidivism. The outcome confirms the statutory exclusion of mitigation in prescription calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lorenzo Fiumicelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude the aggravating circumstance of recidivism, which he claimed should have led to the extinction of the crime by prescription. The court ruled that the recidivism was correctly identified and that Article 161 of the Penal Code, specifically its second paragraph, extends the maximum prescription period due to this infraquinquennial recidivism. Consequently, the court held that the appeal was manifestly unfounded because the aggravating circumstance prevented the prescription from having run at the time of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 161 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the rule that infraquinquennial recidivism extends the maximum prescription period, excluding the application of Article 69 of the Penal Code for mitigation purposes as mandated by Article 157, paragraph 3.

Parole chiave

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recidivism prescription Art 161 Penal Code cassation inadmissibility generic mitigation statutory exclusion recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 157, comma 3, cod. pen.
che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso; che, per espressa previsione di legge (art. 157, comma 3, cod. pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art.
Art. 69 cod. pen.
pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Lorenzo Fiumicelli; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis cod.
artt. 129 cod. proc. pen
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 161 cod. pen
art. 69 cod. pen
pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01).
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Testo completo

IT ORDINANZA Fiumicelli Lorenzo nato a Napoli il 06/10/1966 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Lorenzo Fiumicelli; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 3 gennaio 2022 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando l’affermazione della penale responsabilità del Fiumicelli in relazione al residuo reato di truffa continuata contestato al capo A della rubrica delle imputazioni (in relazione ad altro reato di truffa di cui al capo B era invece stato dichiarato non doversi procedere per remissione di querela) consumato dal 2 giugno 2016 al 5 giugno 2016.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen. per non avere la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della recidiva e per l’effetto dichiarato l’estinzione per prescrizione del residuo reato in contestazione. Rilevato che la recidiva contestata all'imputato risulta correttamente configurata e adeguatamente motivata; che pertanto il ricorso è manifestamente infondato in quanto la contestata e ritenuta recidiva specifica infraquinquennale a carico dell’imputato incide sul termine massimo di prescrizione del reato ai sensi del comma 2 dell’art. 161 cod. pen. che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso; che, per espressa previsione di legge (art. 157, comma 3, cod. pen.) nel calcolo dei termini di prescrizione non si applicano le disposizioni dell’art. 69 cod. pen. che, invero, deve ritenersi applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è