Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay all costs. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting mitigating circumstances and finding guilt for robbery, but the court found these grounds generic and lacking specific factual criticism. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the decision under attack, or if they merely reproduce arguments already adequately examined by the court of first instance without specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IT ORDINANZA Beninati Maurizio nato a Erice il 07/04/1998 Parte civile: La Torre Angelo avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diMaurizio Beninati; Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese) nell’interesse della parte civile Angelo La Torre pervenute per via telematica alla Cancelleria di questa Corte in data 27 ottobre 2025 con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 1 dicembre 2023 del Tribunale di Trapani, ha assolto l’imputato da due reati allo stesso contestati (capi A e B della rubrica delle imputazioni) ed ha confermato la penale responsabilità del Beninati in elazioni ai reati di concorso in rapina (capo C), in furto aggravato (capo E), evasione (capi G e H) e calunnia (capo I), ritenendo la continuazione tra gli stessi e procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 628 cod. pen. per avere la Corte di appello respinto tutte le prospettazioni difensive relative ad un atteggiamento remissivo dell’imputato e l’assenza di concorso dello stesso nel reato di rapina di cui al capo C della rubrica delle imputazioni;
2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle altre imputazioni difettando la condizione di procedibilità con riguardo al reato di furto, nonché difettando le condotte tenute dal Beninati ad integrare i contestati reati di evasione;
3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen. e 133 e 62 cod. pen. per non avere ritenuto i Giudici di merito di riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, nei quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai vari reati per i quali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, detti motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato poi che il terzo motivo di ricorso, già sostanzialmente ritenuto generico dalla stessa Corte di appello e relativo alle sole circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Angelo La Torre, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile La Torre Angelo che liquida in