Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding false license tag advantage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the two grounds of criticism. The appellant argued that the lower court failed to specify the advantage sought from falsifying the vehicle's revision tag and whether the false document was attributable to him. The court rejected these arguments as merely reiterative of the appellate court's already decided points, noting that the contract dispute remained an allegation while the appellant's use of the car concretized the sought advantage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds of criticism lack specificity by merely reiterating arguments already examined and rejected by the court of appeal without establishing a new correlation between the decision's reasoning and the grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIAMMICHELE nato a LANCIANO il 03/01/1955 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giammichele Ferrante responsabile del reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen., a lui contestato in rubrica; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputao formulando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione in relazione all'ipotizzato vantaggio perseguito dal ricorrente dalla falsificazione del tagliando di revisione dell'autovettura e alla riferibilità del falso al ricorrente; - che entrambi i motivi sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, comunque, la diversa pattuizione contrattuale è rimasta allo stato di mera allegazione e il pacifico utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente concretizza, in sé, il vantaggio perseguito (circolare con l'autovettura); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il C nsig e estensore