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Ordinanza — n. 37606/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise factual argument in appeal as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Farinelli's appeal inadmissible because he failed to raise his specific factual argument regarding the interpretation of Article 497-bis of the Penal Code during the appellate proceedings. Although the Court of Appeal had partially acquitted him on one count while finding him responsible for another, the appellant only addressed the substantive issue in his cassation request. The court ruled that such arguments requiring a factual appreciation must be presented in the appeal stage or face inadmissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 497-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deduce as a ground for appeal an argument concerning the appreciation of facts, which must be raised in the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal appellate procedural requirements factual appreciation Code of Criminal Procedure Article 606 penal code interpretation failure to raise argument uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura, che presuppone un apprezzamento in fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 497-bis cod. pen.
(contestato al capo A), ha ritenuto Luigi Farinelli responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 496 cod. pen.
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen. (contestato al capo A), ha ritenuto Luigi Farinelli responsabile del reato di cui all'art.
art. 496 cod. pen
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen.
art. 497-bis cod. pen
(contestato al capo A), ha ritenuto Luigi Farinelli responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura, che presuppone un apprezzamento in fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLI LUIGI nato a NAPOLI il 28/01/1964 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen. (contestato al capo A), ha ritenuto Luigi Farinelli responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (contestato al capo B); - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla sussumibilità dei fatti contestati nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura, che presuppone un apprezzamento in fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.,; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Ce - i