Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37605/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely repeated lower court decisions without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37605/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of complaint. The appellant argued that the lower court erred regarding causality, aggravating circumstances, and mitigating factors, but these claims were already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. The court ruled that since the appellant's arguments merely reiterated the same criticisms without providing new specific legal reasoning, they failed to meet the statutory requirement for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds of complaint lack specificity and merely repeat the arguments already examined and rejected by the lower court without establishing a new legal issue or correlation with the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissibility of appeal reiteration of arguments Code of Criminal Procedure correlation with decision motivi di cassazione irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
4 e 5 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINELLI SANTI nato a MESSINA il 16/02/1963 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Santi Scinelli responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando tre motivi di censura, a mezzo dei quali deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla sussistenza di un nesso di causalità tra le operazioni contestate e il dichiarato fallimento), vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata e alla valutazione della rilevanza della relazione redatta dal curatore ai sensi dell'art. 33 I. fall. e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - che tutti i motivi di ricorso sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consi liere estensore Il Pr