Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Heddi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Heddi challenged the lower court's conviction for false declaration of generalities, arguing a violation of Article 192 of the Criminal Procedure Code regarding the existence of the crime. The court rejected this claim as the appeal merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing the specific grounds required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds for cassation, as it must demonstrate a direct correlation between the reasons presented in the decision and the specific grounds of the appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDDI ANTONIO nato a BENEVENTO il 08/09/1988 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Antonio Heddi responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, quanto alla sussistenza del reato contestato (non avendo prodotto alcuna errata attestazione l'originaria declinazione di generalità false); - che il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobr