Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and infounded grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on technical production grounds and requested generic mitigating circumstances, but the Court found the first ground generic and the second infounded. The decision relied on the principle that appellate courts need not address every favorable element if they reference decisive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 592 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or infounded, and a conviction for generic mitigating circumstances stands if the lower court's reasoning is logically sound and references decisive elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZELENSKIY ANDREY nato il 09/06/1989 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Andrey Zelens14y responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando due motivi di censura, a mezzo dei quale deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza dei reati contestati (non essendo stato esperito alcun accertamento tecnico in ordine alla materiale produzione) e al riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il primo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagliate dalla Corte d'appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta; dall'altro, in quanto manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il