Cassation appeal dismissed for genericity; appeal court's sentencing determination lacks specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing determination. The appellant argued the lower court failed to properly justify the penalty, but the court found the arguments abstract and devoid of concrete references to the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or abstract, failing to specify which parts of the contested judgment are attacked or providing no concrete connection to the reasoning of the lower court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/07/2000 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto De Simone Aniello responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, quanto, in particolare, alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 otto