Cassation appeal dismissed for lack of specificity and inadmissibility of excessive penalty claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the inadmissibility of challenging the sentence's severity. The appellant argued for non-implicability of fraudulent operations and excessive sanctions, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's reasoning without new specific points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must contain specific and pertinent grounds; general complaints regarding the severity of the penalty are inadmissible as sentencing discretion belongs to the trial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALI EMANUELE nato a NAPOLI il 05/05/1981 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Emanuele Pasquali responsabile del reato di bancarotta da operazioni dolose; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando tre motivi d'impugnazione a mezzo dei quali deduce l'insussistenza del reato contestato (non essendo addebitabili al ricorrente le operazioni dolose causative del fallimento); l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'amministratore reale e il rito alternativo richiesto e l'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio irrogato; - che tutti i motivi formulati sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che il secondo motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; - che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, in concreto, lo ha esercitato in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende