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Ordinanza — n. 37589/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion is within trial judge's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy and related crimes. The appellant argued the sentence was legally flawed, but the court found the complaint merely repetitive of previously rejected arguments. The court ruled that determining the specific penalty falls within the trial judge's discretionary power under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the specific penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the exercise of the trial judge's discretionary power and is not subject to cassation review if adequately reasoned.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal repetitive complaint judicial motivation sanzioni pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO VALERIO nato a ROMA il 06/12/1977 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Valerio Di Donato responsabile dei delitti di bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione del ruolo avuto dal ricorrente nella complessiva vicenda; - che il motivo di ricorso è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagiate dalla Corte d'appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta, e, dall'altro, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo (seppur sintetico) riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresiL