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Ordinanza — n. 37585/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37585/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FIORAVANTE nato a NAPOLI il 18/01/1980 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Fioravante Ruggiero responsabile del reato di violenza privata; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37585/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FIORAVANTE nato a NAPOLI il 18/01/1980 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Fioravante Ruggiero responsabile del reato di violenza privata; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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azione penale privata censura formulata in modo carente ricorso per cassazione violazione delle forme sostanziali violenza carnale qualificata violazione della sfera privata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FIORAVANTE nato a NAPOLI il 18/01/1980 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Fioravante Ruggiero responsabile del reato di violenza privata; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen