Italian court dismisses appeal for private violence due to valid complaint and lack of procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the prosecution lacked a valid complaint (querela) required for the crime of private violence. The court rejected this, noting the document formally named a querela and explicitly requested the prosecution of the responsible party, thereby satisfying procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.; Art. 105 c.p.: A formal complaint containing an explicit request for prosecution constitutes a valid querela, satisfying the condition of procedibility for private violence offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Abouelghit Moemen Samy Farag responsabile del residuo reato di violenza privata, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena già precedentemente concesso; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato contestato; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'atto che la stessa difesa invoca non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Fsidente