Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new matter and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gioachino Amato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different crime qualification and a non-punishment cause, but the court rejected these claims. The first ground was barred as raised for the first time, while the second was dismissed as merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must be admissible and not merely repetitive, with new matters barred if first raised at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIOACHINO nato a CANICATTI' il 04/06/1979 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Gioa4hino Amato responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., ascrittogli in rubrica; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso l'imputato, articolando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce erronea qualificazione del fatto (da sussumersi, in ipotesi, nella fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.) e il vizio della motivazione afferente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di censura è indeducibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede, pur presupponendo un apprezzamento in fatto dei dati probatori; - che il secondo motivo è indeducibile in quanto meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.