Recourse dismissed as inadmissible for inadmissible challenge to factual assessment of income proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Salerno inadmissible and ordered him to pay court costs. Salerno challenged the special surveillance measure based on the proportionality of his legitimate income versus his economic capacity, arguing a violation of law. The court rejected this because the challenge was not admissible in this instance, as the lower courts had already thoroughly examined these factual circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d. Igs. n. 159 del 2011; A challenge to the factual assessment of income proportionality regarding special surveillance measures is inadmissible in cassation if the lower courts have already examined the circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO GIUSEPPE (CUI 05Y5E30) nato a ERICE( ITALIA) il 03/10/1990 avverso il decreto del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale, che aveva applicato a Giuseppe Salerno la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso il proposto, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce la risalenza di fatti valutati come manifestazione di pericolosità; - che l'unico motivo di censura è indeducibile in quanto censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione offerta dalla Corte d'appello in ordine alle circostanze evocate (tutte afferenti al profilo della ritenuta sproporzione dei redditi leciti goduti rispetto alle parallele manifestazioni di capacità economica) e, quindi, non consentite in questa sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell'art. 10 d.
Igs. n. 159 del 2011; circostanze, peraltro, ampiamente vagliate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 del decreto impugnato) e, comunque, non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così