Italian court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of reviewability under specific procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesca Mansueto inadmissible and ordered her to pay court costs. The sole ground of criticism alleged a violation of law regarding the proportionality of confiscated income, but this issue was already fully examined by the lower appellate court. Consequently, the court ruled that such matters fall outside the scope of reviewable grounds under the relevant procedural statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d. Igs. n. 159 del 2011; Appeals against preventive measures are limited to specific grounds, and criticisms regarding the factual assessment of proportionality or the coherence of the lower court's reasoning are inadmissible in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSUETO FRANCESCA nato a PALERMO( ITALIA) il 18/03/1958 avverso il decreto del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale, che aveva applicato a Giovanni Niosi la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, confiscando, contestualmente i plurimi beni indicati nella parte dispositiva; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso Francesca Mansueto, terza intestataria di alcuni conti correnti i cui saldi sono stati confiscati; - che l'unico motivo di censura formulato dalla ricorrente è indeducibile in quanto censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione offerta dalla Corte d'appello in ordine alle circostanze evocate (tutte afferenti al profilo della ritenuta sproporzione dei redditi leciti goduti rispetto alle parallele manifestazioni di capacità economica) e, quindi, non consentite in questa sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell'art. 10 d.
Igs. n. 159 del 2011; circostanze ampiamente vagliate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 del decreto impugnato) e, comunque, non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025