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Ordinanza — n. 37577/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on insolvency charges as arguments merely repeat lower court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Spano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spano argued his conduct lacked criminal offensiveness, but the court found these arguments merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the Florence Court of Appeal. Consequently, the court refused to re-evaluate evidence, upholding the conviction for simple documentary insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, without presenting new elements requiring a re-evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments simple documentary insolvency lack of offensiveness court of cassation sanzioni pecuniarie documenti bancari sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO SALVATORE nato a ROCCA DI NETO il 15/12/1968 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Salvatore Spanò responsabile del reato di bancarotta semplice documentale ; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta, ulteriormente argomentando con memoria depositata il 4 ottobre 2025; - che il predetto motivo di ricorso, così come proposto, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, postulando, al contrario, un'inammissibile rivalutazione della prova ed un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen