Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37573/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37573/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRIS ANGELO nato a BARI il 14/05/1978 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione del furto aggravato contestato al capo C), ha ritenuto Angelo Silvestris responsabile del furto aggravato contestato al capo A) e dei due fatti di utilizzo indebito di carta di credito contestati ai capi B) e D); - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali deduce l'apparenza della motivazione offerta in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo D) e l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico; - che entrambi i motivi di ricorso, così come proposti, sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37573/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
offesa al credito credito in esecuzione grida ai creditori credito contestato sovraindebitamento debito pecuniario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRIS ANGELO nato a BARI il 14/05/1978 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione del furto aggravato contestato al capo C), ha ritenuto Angelo Silvestris responsabile del furto aggravato contestato al capo A) e dei due fatti di utilizzo indebito di carta di credito contestati ai capi B) e D); - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali deduce l'apparenza della motivazione offerta in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo D) e l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico; - che entrambi i motivi di ricorso, così come proposti, sono indeducibili in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Co gli re estensore Il sid