Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of logical review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity based on missed appearance deadlines and challenged the appellate court's reasoning logic. The court rejected these claims, noting the new 40-day deadline rule did not apply retroactively and that the lower court's logical reasoning was sound and legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The appeal is inadmissible if the appellant fails to comply with statutory appearance deadlines or if the cassation request challenges the logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA ARTURO nato a NAPOLI il 24/08/1970 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19144-2025 - Udienza del 22/10/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Lama Arturo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia. Rilevato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato rispetto dei termini minimi a comparire per l'imputato; - la notifica del decreto di citazione in appello è stata eseguita il 23 luglio 2024, a fronte di un'udienza da celebrarsi 20 settembre 2024, quindi nel rispetto del termine a comparire previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis; - la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez.
U n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095), Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia l'illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti — non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto altresì che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che all'esito odierno non consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto la relativa memoria è stata depositata senza il rispetto del termine di legge, da computarsi libero.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 22 ottobre 2025. DEPCY::