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Ordinanza — n. 37569/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37569/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zefilippo Raffaele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude an aggravating circumstance under Article 474-ter of the Penal Code, but the Court found this claim merely a repetition of arguments already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the decision was rejected because the appeal lacked the specific, reasoned critique required to challenge the lower court's factual and legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate instance without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds Article 360 c.p.p. Article 364 c.p.p. censura dell'apprezzamento delle prove sequestro di mezzi di prova azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 473 cod. pen.
Art. 474-ter cod. pen.
art. 473 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEFILIPPO RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/04/1994 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19143-2025 - Udienza del 22/10/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Zefilippo Raffaele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso— che lamenta violazione di legge consistente nella mancata esclusione della circostanza aggravante ex art.474-ter cod. pen.

— non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Considerato che il vaglio della Corte distrettuale circa i parametri utili per ritenere la circostanza aggravante è stato svolto secondo un criterio logico, che la doglianza formulata dal ricorrente non è in grado di mettere in discussione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobr