Cassation court dismisses appeal for trademark infringement as complaint lacks specificity and repeats already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele D'Auria inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the lower court did not determine whether the counterfeit mark was covered by copyright, but the court found this complaint merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected in the first and second instance judgments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint lacks specificity and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GABRIELE nato a SOLOFRA il 01/09/1961 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Gabriele D'Auria responsabile del reato di cui all'art. 473 cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione di legge nella parte in cui non sarebbe stato accertato se il marchio contraffatto fosse coperto da copyright; - che le doglianze sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres nte