Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation with appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations regarding recidivism and factual distortion, but the court found these grounds lacked specific correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were too general to challenge the specific legal basis of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they lack a specific correlation with the reasons given in the contested decision, even if they appear to address legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ANTONIO nato a CITTA' SANT'ANGELO il 13/09/1956 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18839/2025 -Udienza del 22 ottobre 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Antonio Gentile ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che i due motivi di ricorso — che denunziano rispettivamente:
1) violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva reiterata;
2) vizio di motivazione in relazione al travisamento de fatti — sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato, quanto alla responsabilità, che il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato, il quale risulta coerente e non meramente apparente laddove la Corte territoriale ha chiarito come l'identificazione del soggetto partecipe all'atto costituiva un momento fondamentale dell'attività attestatrice del pubblico ufficiale, su cui la produzione del documento - in fotocopia o in originale che sia - ha inciso.
Considerato, quanto alla recidiva, che il ricorrente non contesta specificamente la spiegazione - corretta in diritto - che la Corte territoriale ha fornito, sia quanto all'omesso esplicarsi del meccanismo estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen., sia quanto alla rilevanza pregiudicante ex art. 99 cod. pen. di una precedente condanna ancorché la pena sia espiata in regime di detenzione domiciliare (Sez. 6, n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 255126 - 01) ovvero sia condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264629 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle