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Ordinanza — n. 37549/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy, citing lack of specific argumentation and generic awareness sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giovanni Villafrati's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued errors in applying bankruptcy law regarding subjective and objective elements of the crime, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected in the second instance without new substantive critique. The court upheld the conviction, ruling that generic awareness of the administrator's actions is sufficient for criminal liability and that the failure to collect debts constitutes relevant depauperation.

Regesto Legislator

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Art. 216 della Legge fallimentare; In appeals for fraudulent bankruptcy, generic awareness of the administrator's conduct is sufficient for criminal liability, and appeals lacking specific argumentation against the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy administrative liability generic awareness inadmissible appeal depauperation criminal conviction second instance reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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Art. 216 della Legge fallimentare
Considerato, quanto alla mancata esazione del credito vantato dalla fallita, che si tratta di condotta depauperativa rilevante ex art. 216 leg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
da 9 a 12 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola
Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altri
Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altri, Rv.
Sez. 5, n. 10465 del 24/06/1999, Murra G
Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLAFRATI GIOVANNI nato a PALERMO il 03/03/1966 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18822-2025 - Udienza del 22/10/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Villafrati Giovanni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Letta la memoria difensiva presentata dalla difesa dell'imputato, memoria che, tuttavia, non è idonea ad incidere sulle valutazioni di seguito sviluppate.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso — che denunziano un'erronea applicazione dell'art.216 della Legge fallimentare, in particolare nel riscontro, rispettivamente, dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto — non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. da 9 a 12 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); nonché tendente a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa il coinvolgimento effettivo dell'imputato. Considerato, a questo riguardo, che la risposta della Corte di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto di bancarotta fraudolenta, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767;

Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897). Il principio ora affermato fonda sul rilievo che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l'amministratore di diritto, anche se sia stato una mera "testa di legno". Ed invero, il codice civile impone all'amministratore precisi obblighi di vigilanza, con la conseguenza che, per integrare il dolo dell'amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta (Sez. 5, n. 10465 del 24/06/1999, Murra G, Rv. 214301), consapevolezza che nella specie la Corte territoriale ha tratto dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che, anche a voler accedere alla sua tesi circa la scoperta successiva delle spoliazioni, non ha poi fatto nulla per assicurarsi che le somme fossero effettivamente restituite; a tacer del fatto - non contrastato nel ricorso - che alcuni dei prelievi sono direttamente a lui riferibili.

Considerato, quanto alla mancata esazione del credito vantato dalla fallita, che si tratta di condotta depauperativa rilevante ex art. 216 leg. fall., giacché, come insegna questa Corte regolatrice, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato ascritto — è inammissibile perché affidato a mere considerazioni teoriche. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che deduce un vizio di motivazione e violazione di legge relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (si veda, sul punto, pagg.12-13 del provvedimento impugnato).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore dell