Italian court dismisses appeal claiming recidiva interrupts prescription and denies oral hearing rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that repeated recidiva should not interrupt prescription terms and that he was denied an oral hearing due to a late lawyer appointment. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that recidiva does affect prescription calculations and finding the lawyer appointment argument insufficient and unsupported by the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.; The repeated recidiva institution affects both the minimum and maximum prescription periods without violating the principle of ne bis in idem.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IT ORDINANZA Ciliento Pasquale nato a Napoli il 01/01/1966 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Pasquale Ciliento; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2015 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Ciliento in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648 cod. pen.) commesso in data antecedente e prossima al 30 maggio 2007. All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 157 e seguenti cod. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe ritenuto estinto per prescrizione il reato in contestazione all’imputato non essendo possibile tenere conto della recidiva reiterata sia ai fini della determinazione della pena base, sia per il computo del termine massimo di prescrizione per effetto delle interruzioni;
2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 della Costituzione in quanto l’imputato aveva inviato, mediante posta certificata, il 30 aprile 2023 alla cancelleria della Corte di appello di Napoli atto di nomina di difensore di fiducia nella persona dell’avv. Domenico Russo il quale, a sua volta, aveva inviato conclusioni scritte in data 22 maggio 2023, ciò nonostante la richiesta di trattazione orale del procedimento veniva inviata all’ex difensore dell’imputato.
Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici (che non cita testualmente) in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente chiarito che «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (ex ceteris: Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01). Considerato poi che il secondo motivo di ricorso presenta caratteristiche di genericità ed è comunque caratterizzato dal vizio di non autosufficienza essendosi la difesa del ricorrente limitata a richiamare il contenuto di atti che non ha prodotto e, comunque, che deve rilevarsi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) che non risulta presente nel fascicolo processuale a disposizione di questa Corte di legittimità una nomina dell’avv.
Domenico Russo per il giudizio di appello essendo solo presente nel fascicolo un atto (trasmesso in via telematica il data 22 maggio 2023) nel quale l’avv. Russo presenta le conclusioni alla Corte di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa