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Ordinanza — n. 37494/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pasquale Auricchio inadmissible due to its generic nature and failure to meet statutory requirements. The appellant argued for acquittal based on lack of subjective intent and flawed evidence evaluation regarding a money laundering charge, but the defense's submissions were deemed indeterminate and lacking specific factual grounds. The court ruled that the appeal violated procedural rules because it did not identify the specific elements of the lower court's reasoning to challenge, rendering the review impossible.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the grounds for criticism, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal requirements lack of specific grounds criminal procedure code procedural vitiations ricettazione appropriazione indebita riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che, il ricorso in tutte le sue articolazioni è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Illogicità della decisione che avrebbe dovuto portare alla assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 14 settembre 2022 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Auricchio in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

IT ORDINANZA Auricchio Pasquale nato a Pagani il 04/07/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Pasquale Auricchio; Lette le conclusioni scritte/memoria trasmesse in data 1 novembre 2025 con le quali il difensore dell’imputato si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso principale. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 14 settembre 2022 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Auricchio in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un assegno denunciato come smarrito. Il reato è contestato come accertato in data prossima al giugno 2016. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione, non essendovi prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione;

2. Erronea valutazione delle prove essendo solo presunta la consapevolezza dell’imputato della provenienza delittuosa del titolo di credito;

3. Vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;

4. Violazione di legge ed illogicità della decisione che avrebbe dovuto portare all’assoluzione dell’imputato;

5. Illogicità della decisione che avrebbe dovuto portare alla assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

6. Violazione di legge per mancata riduzione della pena e degli ulteriori benefici di legge. Rilevato che, il ricorso in tutte le sue articolazioni è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in relazione agli elementi che hanno fondato la responsabilità dell’imputato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo in relazione ai reati in contestazione allo stesso, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, altresì, con particolare riguardo ai motivi di ricorso sopra riassunti ai punti 3, 4 e 5, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, sono anche manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; che, infine, anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio dell’imputato si presenta adeguata è priva di vizi rilevabili in sede di legittimità in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila