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Ordinanza — n. 37491/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for trademark infringement and money laundering.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Djikine Bangaly inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for trademark infringement and money laundering. The appellant argued for a 'grossly counterfeit' finding and alternative legal classifications, but the court rejected these as manifestly unfounded. The decision emphasizes that the appellate court correctly applied established principles regarding the nature of the offenses and the exclusive role of the trial judge in assessing factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements already assessed by the court of appeal; appeals based on manifestly unfounded arguments regarding the configuration of criminal offenses or the application of non-punishment grounds are inadmissible.

Parole chiave

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trademark infringement money laundering grossly counterfeit inadmissible appeal factual assessment criminal liability non-punishment ground contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
La non correttezza dell’esclusione del fatto che ci trovi in presenza di un “falso grossolano” tale da non consentire di configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
275814 – 01); che correttamente motivata è anche la valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (situazione che ex sé esclude la possibilità di accoglimento dell’invocata riconduzione della condotta nell’alveo di cui all’art.
Art. 712 cod. pen.
La mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Il diniego dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
accertati in data 16 agosto 2028; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
art. 474 cod. pen
La non correttezza dell’esclusione del fatto che ci trovi in presenza di un “falso grossolano” tale da non consentire di configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
art. 712 cod. pen
La mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il diniego dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
275814 – 01); che correttamente motivata è anche la valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 16949 del 27/02/2003, Crevena
Sez. 2, n. 16949 del 27/02/2003, Crevena, Rv.
Sez. 2, n. 2436 del 27/02/1997, Savic
224634; Sez. 2, n. 2436 del 27/02/1997, Savic, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

IT ORDINANZA Djikine Bangaly nato in Senegal il 07/06/1974 avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Djikine Bangaly; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 14 giugno 2024 che aveva annullato la sentenza in data 30 novembre 2023 della Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza in data 26 ottobre 2022 del Tribunale di Salerno con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Djikine Bangaly in relazione ai reati di cui gli artt.474 e 648 cod. pen. accertati in data 16 agosto 2028; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. rilevando:

1. La non correttezza dell’esclusione del fatto che ci trovi in presenza di un “falso grossolano” tale da non consentire di configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.

2. La mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen.

3. Il diniego dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

4. Il mancato riconoscimento della richiesta di conversione della pena anche sotto il profilo dell’inversione della prova circa la situazione economica dell’imputato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; che la Corte di appello con motivazione logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato le ragioni per la quali ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 474 cod. pen. facendo corretta applicazione del principio secondo il quale «Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (ex multis:

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01); che correttamente motivata è anche la valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (situazione che ex sé esclude la possibilità di accoglimento dell’invocata riconduzione della condotta nell’alveo di cui all’art. 712 cod. pen.) alla del fatto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede” (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265;

Sez. 2, n. 16949 del 27/02/2003, Crevena, Rv. 224634; Sez. 2, n. 2436 del 27/02/1997, Savic, Rv. 207313); che anche con riguardo al mancato accoglimento delle richieste di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e della conversone della sanzione detentiva in pena pecuniaria la Corte territoriale ha prodotto una motivazione (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), congrua e logica, oltre che rispondente ai principi di diritto che regolano le materie, come tale insindacabile in sede di legittimità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni di cui al paragrafo che precede, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in