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Ordinanza — n. 37490/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as appellate court already granted generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant's defense argued that generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Criminal Procedure Code were not recognized, yet the appellate court had already granted these same circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal was futile and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of interest when the appellate court has already granted the specific mitigating circumstances alleged by the defense to be missing.

Parole chiave

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lack of interest generic mitigating circumstances appellate court decision inadmissible appeal Criminal Procedure Code criminalità persistente penalità di mora reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che invece sono state riconosciute dai Giudici di merito.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
art. 572 cod. pen
pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXX in relazione ai contestati reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di estorsione continuata, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis cod. pen
in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA ANNA MARIA DE SANTIS IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

IT ORDINANZA XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 26 settembre 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXX in relazione ai contestati reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di estorsione continuata, procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

I fatti in contestazione risalgono ad un arco temporale dal 2020 fino al 3 giugno 2024. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che invece sono state riconosciute dai Giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA ANNA MARIA DE SANTIS IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.