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Ordinanza — n. 37485/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in appeal and generic nature of remaining complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Cozzolino inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a reclassification of the robbery and lenient sentencing, but the court found that four specific grounds were not properly raised in the prior appeal as required by law. Additionally, the remaining complaints regarding sentencing discretion were deemed generic and insufficiently detailed to allow the appellate court to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must specifically cite grounds for the appeal; generic complaints lacking specific elements are inadmissible and do not permit the reviewing court to exercise its jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to raise grounds generic complaints sentencing discretion procedural requirements commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che, i sopra indicati motivi 1, 2, 3 e 5 non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che, i sopra indicati motivi 1, 2, 3 e 5 non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

IT ORDINANZA Cozzolino Vincenzo nato a Napoli il 30/09/1983 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Vincenzo Cozzolino; Lette le conclusioni scritte/memoria trasmesse in data 1 novembre 2025 con le quali il difensore dell’imputato si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso principale. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 29 gennaio 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città ha revocato l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e ridotto a cinque anni la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Cozzolino in relazione al contestato reato di rapina aggravata (art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) ai danni di Cosimo Licenziato e Halyna Redrik, consumata in data 7 gennaio 2023.

All’imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del reato come rapina aggravata;

2. Erronea valutazione delle prove perché il fatto andava qualificato come di particolare tenuità;

3. Violazione di legge in relazione alla presunta arma che era una “scacciacani”;

4. Violazione di legge in ragione delle erronee valutazioni soggettive del ricorrente, situazione che ha comportato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

5. Violazione di legge per erronea valutazione sotto il profilo della offensività della pistola;

6. Erronea valutazione delle situazioni soggettive e oggettive connesse anche ai precedenti che ha portato ad una commisurazione della pena da ritenersi sproporzionata. Rilevato che, i sopra indicati motivi 1, 2, 3 e 5 non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato poi che i sopra indicati motivi 4 e 6 che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e comunque sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ove si valorizzano, quali circostanze ostative ad un ulteriore contenimento della pena, il valore non modesto del profitto conseguito, l’effetto intimidatorio dell’uso dell’arma, la particolare spregiudicatezza dimostrata dall’imputato, che poneva in essere la condotta criminosa all’interno di un esercizio commerciale dove era già noto, oltre ai suoi precedenti penali).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in