Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and failure to raise specific grounds in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The defense argued for violations regarding suspended sentences and mitigating circumstances, but the court found the first ground lacked legal interest since the benefit was implicitly confirmed by the appellate court's penalty reduction. The second ground was rejected as indeterminate and procedurally barred because the specific complaint about the mitigating circumstance under Article 62 n. 6 was not raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 606 comma 3 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the claim lacks legal interest or if the specific ground of complaint was not previously deduced in the appeal as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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IT ORDINANZA Caico Salvatore nato a Licata il 01/03/1988 avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Caico; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 19 giugno 2023 del Tribunale di Agrigento, dopo avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione a due reati in contestazione allo stesso, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del Caico in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. commesso in data precedente e prossima al 20 giugno 2018. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 cod. pen., 546 e 597 cod. proc. pen. per non essersi la Corte pronunciata sulla sospensione condizionale della pena già riconosciuta nella sentenza del Tribunale;
2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 6, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse; che, sebbene la Corte territoriale si è dimenticata nella propria sentenza di confermare la sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Tribunale, tuttavia, prima di presentare il ricorso, il difensore dell’imputato aveva proposto richiesta di correzione di errore materiale he la Corte di appello ha tuttavia disatteso richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale «Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius"» (ex ceteris:
Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308 – 01); che soltanto in ipotesi di esplicita esclusione del beneficio da parte del giudice di secondo grado si configurerebbe una violazione del principio del divieto di reformatio in peius, evenienza che, nel caso di specie, non ricorre (Sez. 5, n.20506 del 14 gennaio 2019, Rv. 275308-01; Sez. 3, n.23444 del 12 maggio 2011, Aprile, Rv. 250655; Sez. 3, n.580 del 7 dicembre 2007, Gentile, Rv. 238583; Sez. 5 n.1788 del 19 aprile 1999, Bove, Rv. 213772); che pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla difesa nel ricorso in esame, il beneficio è stato confermato;
Considerato poi che, quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente pur includendo nell’intestazione del motivo il riferimento all’art. 62-bis cod. pen. in realtà non lo coltiva essendo detto motivo totalmente incentrato sulla doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. che pertanto detto motivo di ricorso è inammissibile per assoluta indeterminatezza e genericità con riguardo alla circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. che inoltre il motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e che il difensore non ha altrimenti documentato la presentazione di detta doglianza in sede di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor