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Ordinanza — n. 37482/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37482/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37482/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IT ORDINANZA Pizzo Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 01/12/1971 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Pizzo; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 22 marzo 2023 del Tribunale di Marsala, ha ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Pizzo in relazione al contestato reato di ricettazione di 4 confezioni di gambero rosso provento di furto. Reato accertato in data 31 marzo 2021. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto la difesa con le note conclusive del 26 giugno 2024 aveva richiesto oltre alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostituiva ma la Corte non ha motivato al riguardo;

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen, art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato in quanto la richiesta di detenzione domiciliare è stata proposta tardivamente oltre che genericamente in appello; che, in ogni caso, la motivazione addotta dalla Corte di appello (v. pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata è riferita, in generale, alle ragioni per le quali non sono state ritenute sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva generalmente intesa con la conseguenza che detta motivazione è valevole per escludere l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. indipendentemente dalla tipologia della sanzione sostitutiva richiesta.

Parole chiave

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ricettazione contraffazione di merci acquisto fraudolento divieto di accettare regali appropriazione indebita furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
3 e 4) della sentenza impugnata è riferita, in generale, alle ragioni per le quali non sono state ritenute sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva generalmente intesa con la conseguenza che detta motivazione è valevole per escludere l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen.
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Testo completo

IT ORDINANZA Pizzo Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 01/12/1971 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Pizzo; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza in data 22 marzo 2023 del Tribunale di Marsala, ha ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del Pizzo in relazione al contestato reato di ricettazione di 4 confezioni di gambero rosso provento di furto. Reato accertato in data 31 marzo 2021. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto la difesa con le note conclusive del 26 giugno 2024 aveva richiesto oltre alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostituiva ma la Corte non ha motivato al riguardo;

Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato in quanto la richiesta di detenzione domiciliare è stata proposta tardivamente oltre che genericamente in appello; che, in ogni caso, la motivazione addotta dalla Corte di appello (v. pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata è riferita, in generale, alle ragioni per le quali non sono state ritenute sussistenti i presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva generalmente intesa con la conseguenza che detta motivazione è valevole per escludere l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. indipendentemente dalla tipologia della sanzione sostitutiva richiesta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 I