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Ordinanza — n. 37450/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and provided flawed reasoning regarding recidivism comparison. The court rejected this claim, noting the lower court's decision was logically sound and did not require an exhaustive review of all favorable elements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on decisive elements and lacks evident illogicality, as a complete consideration of all arguments is not mandatory.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism comparison appeal inadmissibility penal procedure code logical reasoning standard porto abusivo di armi rapina infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

IT ORDINANZA Sulejmanovic Halil nato a Potocani (Bosnia-Erzegovina) il 15/05/1964 inoltre: Contu Giovanni Luigi avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Sulejmanovic Halil; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Sulejmanovic in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011) e di violazione della legge sulle armi (art. 4 l. 110/1975) commessi in data 15 marzo 2023.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione sul punto anche con riguardo all’eventuale giudizio di comparazione con la recidiva. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2