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Ordinanza — n. 37446/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's sole ground was a challenge to the trial court's reasoning regarding the subjective element of the crime. The defense argued that the assault was merely a youth dispute without premeditated intent to steal, seeking a factual reconstruction contrary to the lower court's evaluation. The court rejected this, stating that appellate courts cannot re-evaluate facts and that the trial judge's assessment of the victim's testimony and surveillance footage was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, reserving factual evaluation exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation subjective element reconstruction of facts minor criminal liability responsabilità penale dei minori vie di fatto lesioni personali a minore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato, altresì, che, trattandosi di imputato minorenne non si provvede alla condanna al pagamento delle spese processuali e ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA ANNA MARIA DE SANTIS IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01
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Testo completo

IT ORDINANZA XXXXXXXXXXX nato in XXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello - Sezione Minorenni di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L’Aquila, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza in data 17 gennaio 2024 del Tribunale per i Minorenni della stessa città ha assolto XXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 13, comma 6-bis, del d.l. n. 14/2017, con la formula “perché il fatto non sussiste” ed ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato in relazione ai residui reati di concorso in rapina e lesioni volontarie (capo A della rubrica delle imputazioni), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Reati commessi in data 19 novembre 2022. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina, non essendovi prova che l’aggressione verificatasi era stata preordinata alla sottrazione di beni alle vittime in quanto era solo caratterizzata da una lite tra giovani. Rilevato che, il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato con particolare riguardo all’elemento soggettivo richiesto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in ogni caso, in tema di rapina, l'elemento psicologico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01); che, per il resto, la Corte territoriale in adesione alla pronuncia di primo grado, ha compiutamente evidenziato i dati fattuali posti a fondamento del giudizio ed ha confermato la valutazione di attendibilità dei testimoni XXXXXXXXXXX, XXXXX e XXXXXX escussi in sede dibattimentale (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, la quale richiama altresì le immagini estrapolate dalle riprese del sistema di videosorveglianza, le quali ritraggono l’imputato e ne delineano una partecipazione attiva alla condotta criminosa indicandolo addirittura come il principale aggressore).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, trattandosi di imputato minorenne non si provvede alla condanna al pagamento delle spese processuali e ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA ALMA ANNA MARIA DE SANTIS IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.