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Ordinanza — n. 37432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-decisive forensic evidence under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to order a comparative forensic identification, claiming this missing evidence was decisive. The court rejected this, ruling that such forensic examinations are neutral tools within judicial discretion and do not qualify as 'decisive evidence' under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: The failure to order a neutral forensic examination does not constitute a violation of the right to decisive evidence, as such means fall under judicial discretion and are not subject to party control.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility decisive evidence requirement neutral forensic examination judicial discretion evidence Article 606 criminal procedure recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.
art. 493-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
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Testo completo

IT ORDINANZA Alamia Antonino nato a Palermo il 03/08/1956 avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonino Alamia; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Asti, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di furto ai danni di Bartolomeo Marenda per mancanza di querela, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’Alamia in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il reato è contestato come commesso in data 20 settembre 2019 e all’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva richiesta nell’istruttoria dibattimentale di primo grado ed in sede di appello relativa a perizia comparativa fisiognomica antropometrica finalizzata ad accertare se il soggetto ritratto dal circuito di videosorveglianza dell’Ufficio Postale fosse o meno l’imputato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 3 della sentenza impugnata) affermato che l’individuazione dell’imputato è avvenuto non solo in base al riconoscimento operato “senza alcuna incertezza” dal vicebrigadiere dei carabinieri Bono attraverso l’esame delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza dello sportello bancomat dove sono stati effettuati i prelievi di denaro, ma anche sulla base dell’identità degli effetti personali trovati in possesso dell’imputato il giorno successivo; che il motivo di ricorso risulta volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, in ogni caso, questa Corte nel suo massimo consesso ha chiarito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.