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Ordinanza — n. 37322/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds for reviewing factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sollo Vincenzo against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower courts misinterpreted evidence and constructed an alternative factual scenario regarding the contested resistance. The court rejected this, noting that the substantive issues were already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court on facts are inadmissible when the lower courts have already adequately evaluated the evidence and the appellant's alternative reconstruction does not effectively challenge the established factual findings.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Factual Findings Review Resistance Charge Evidence Reconstruction inesigibile malgrado lesioni salute trattamento medico coattivo nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLO VINCENZO nato a MARIANO COMENSE il 26/08/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 t letto il ricorso proposto nell'interesse di Sollo Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i tre motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, adducendo una travisata lettura delle emergenze probatorie smentita dalle due conformi decisioni di merito e comunque apoditticamente addotta e sulla base di una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella privilegiata dai giudici del merito comunque prospettata senza effettivamente inficiare la lineare puntualità di quest'ultima, replicano profili di censura, inerenti alla configurabilità della resistenza contestata sotto il versante della contestualità e della idoneità della condotta oppositiva ascritta al ricorrente, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.