Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility reasons were already fully examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued regarding the aggravating circumstance of transporting a large quantity of drugs, but the court found these points legally correct and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court on admissibility grounds must be new and not merely repeat arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIOTTI MARCO nato a LATINA il 15/06/1987 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Cacciotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità della sostanza stupefacente trasportata dal ricorrente, anche sul versante del relativo presupposto soggettivo, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ;Thmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.