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Ordinanza — n. 37315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for alleged insufficient reasoning, citing statutory limitations on review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the plea bargain sentence lacked sufficient reasoning. The appellant argued that the trial court failed to adequately justify the specific sentence imposed, but the court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits review to specific statutory violations. Consequently, the court ruled that alleged defects in the reasoning of the agreed-upon sentence fall outside the permissible grounds for challenging a plea bargain decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the specific statutory violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general defects in the reasoning of the imposed penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory limitations defects of reasoning inadmissible appeal Cassation procedure eccezione di illegalità eccezione di incostituzionalità procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
quella della avvenuta applicazione di una pena che seppur concordata possa ritenersi illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAOUDI HASSAN nato il 17/09/1979 avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massaoudi Hessen avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettata dall'impugnazione in esame che mette in gioco asseriti difetti di motivazione quanto alla misura della pena irrogata e che, dunque, risulta all'evidenza estranea all'unica ipotesi di vizio utilmente rilevabile avverso la sentenza a pena patteggiata, i.e. quella della avvenuta applicazione di una pena che seppur concordata possa ritenersi illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle fmmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.